COSTI – FREQUENZA – DURATA

 

Durante il primo colloquio, si definiscono alcune modalità di attuazione del percorso e si pattuisce sia il compenso, rispettando le indicazioni contenute nel tariffario ufficiale dell’Ordine Nazionale degli Psicologi, sia la frequenza delle sedute (solitamente settimanali), che sarà valutata ad hoc.
La durata del percorso non è possibile definirla a priori in quanto la complessità dell’essere umano, della sua sofferenza e della sua storia di vita, non è riducibile a dinamiche lineari e semplicistiche, quindi intervengono innumerevoli fattori che rendono più o meno lungo il percorso.

Per venire incontro alle richieste di studenti universitari, di psicologi in formazione che non lavorano, sono previste tariffe agevolate in orario mattutino.

DETRAZIONE SPESA E ASSICURAZIONI

Le sostenute per lo psicologo e lo psicoterapeuta rientrano nelle prestazioni sanitarie per cui è possibile detrarre le spese sostenute in dichiarazione dei redditi anche senza prescrizione medica (Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13 maggio 2011).
Ai fini della detraibilità della spesa è necessario che la prestazione sia di tipo sanitario, cioè non soggetta ad IVA ai sensi dell’Art.10, comma 1 n.18 del DPR 633/72. Tali spese sono detraibili al 19%, anche se sostenute per i familiari fiscalmente a carico.
Occorre però fare una precisazione, non tutte le attività svolte dallo psicologo rientrano nelle prestazioni di tipo sanitario.
Fanno parte delle prestazioni sanitarie, le consulenze psicologiche, la psicoterapia, la valutazione psicodiagnostica con l’ausilio di test e reattivi per i disturbi psicologici e psicopatologici, ecc. Anche svolti in modalità online.
 Mentre le prestazioni non sanitarie, sono ad esempio gli accertamenti o le valutazioni a carattere legale, che rientrano in un procedimento giudiziario o extra-giudiziario, oppure il supporto pedagogico e di aiuto alla didattica. Queste sono fatture con una maggiorazione dell’IVA al 22%.

Per maggiori informazioni link

Polizze sanitarie che rimborsano la psicoterapia

Esistono, inoltre, alcune polizze sanitarie che rimborsano le spese sostenute per la psicoterapia.
Pertanto, se avete un’assicurazione sanitaria, vi invito a leggerne attentamente il regolamento. Oppure contattate direttamente l’assistenza clienti di riferimento per chiedere se avete la copertura per la psicoterapia!
Di seguito riporto una serie di fondi sanitari, le cui polizze prevedono il rimborso per la psicoterapia.
– FASDAC – Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Commerciali
Rimborsa, come da nomenclatore 2012, un massimo di 50 sedute di psicoterapia l’anno, per 35 euro ciascuna.
– CASAGIT – Polizza sanitaria integrativa dei giornalisti
Prevede un rimborso per le spese di psicoterapia di 30 euro a seduta, per 30 sedute annue in caso di adulti, per 40 sedute annue in caso di minori. Dunque un rimborso globale di 900 euro, erogabile anche per psicoterapia svolta da uno psicoterapeuta libero professionista. In ogni caso è necessario che la prescrizione di un medico qualsiasi (escluso l’analista stesso) sia inviata annualmente ad inizio terapia.
– UNISALUTE di Unipol
Offre diverse polizze che prevedono rimborsi per la psicoterapia. Tipo la polizza Kasko, per i danni conseguenti ad un incidente stradale con colpa, che rimborsa anche sedute di psicoterapia, e le polizze convenzionate per iscritti AUSER (associazione anziani) e UGL (sindacato).
– FISDE  – Fondo integrativo sanitario gruppo Enel 
Rimborsa varie prestazioni psicologiche (non solo psicoterapia) per un totale di 520 Euro annui.
– ASSILT– Assistenza sanitaria lavoratori Telecom
Eroga il contributo previsto dal Tariffario Generale per un periodo di trattamento consecutivo di 2 anni, con un massimo di 80 sedute l’anno, sulla base di prescrizione rilasciata da struttura di Neurologia – Neuropsichiatria pubblica/convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale o in attività intramoenia.
– CADIPROF – Cassa di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori degli studi professionali
Garantisce prestazioni psicologiche a tariffa ridotta del 20% se erogate da specialisti psicologi che hanno aderito all’accordo tra la C.A.DI.PROF. e l’Associazione Psicologi Liberi Professionisti (PLP).
– FASCHI – Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria per i lavoratori dell’industria chimica, chimico-farmaceutica
Offre un rimborso al 100% per massimo 80 prestazioni all’anno per iscritto e non oltre il compimento del 16° anno di età, per le seguenti prestazioni:
– Terapie riabilitative per disabilità di tipo cognitivo, motorio e del linguaggio.
Si intendono per esempio terapie per disturbi specifici del linguaggio, della deglutizione, della disfonia, della sordità, del rotacismo, di lettoscrittura, per disortografia, discalculia, disgrafia, difficoltà e disturbi dell’apprendimento, del ritardo psicomotorio, disturbi dell’attenzione, della memoria, sindrome da autismo, disturbi neuropsichiatrici infantili. In caso di diagnosi di autismo e forme correlate (Asperger, Rett, ecc..), l’intervento terapeutico ABA (Applied Behaviour Analysis) è usufruibile senza il limite delle 80 prestazioni ed entro un massimale di euro 4.500 all’anno, sino al massimo 3 anni di terapia.
In questi casi è necessario inviare il certificato rilasciato dall’ASL o dall’ospedale pubblico che attesti la diagnosi.
–  Corso pre-parto: Tariffa fino a € 175.
Il FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO
Rimborsa le sedute psicoterapiche con un sussidio pari al 70% della spesa sostenuta con un massimale annuo per iscritto di 2.500 Euro. Il ticket, invece, viene rimborsato al 100%.
QUAS
Il fondo contribuisce con una cifra massima di € 900,00 su base annua solare per le prestazioni psicoterapiche effettuate da professionista abilitato alla attività di psicoterapeuta (iscritti all’albo degli psicoterapeuti).
WORLD WIDE CARE di ALLIANZ
E’ una polizza pensata soprattutto per chi vive all’estero o si sposta spesso per lavoro, e quindi necessita di una copertura sanitaria anche per le spese sanitarie in paesi diversi dall’Italia.
La polizza ha 4 piani di base. Tutti coprono i costi per la psicoterapia e le spese psichiatriche solo in regime di ricovero o day hospital, ma basta aggiungere un piano integrativo per ottenere la copertura di 30 sedute di psicoterapia all’anno.
– ASIDAL – Assistenza Sanitaria Integrativa Dirigenti Alenia
Rimborsa fino a 2.000 euro l’anno di spese sostenute per la psicoterapia.
BUPA INTERNATIONAL
Rimborsa al 100% dopo due anni di adesione.
EMAPI
Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani: rimborsa le spese di psicoterapia a seguito di interventi chirurgici.
CASSA UNICA
(di Unicredit): rimborsa fino a 1000 euro per nucleo familiare.
FISAC CGIL
Ha un programma (MPS) per il rimborso delle spese per la psicoterapia fino a 8000 euro per nucleo familiare.

 

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI

Il Codice Deontologico degli Psicologi è un testo fondamentale sulle norme etiche e comportamentali che regolano la professione e ne garantiscono una corretta pratica professionale.

Il Codice Deontologico rappresenta una sorta di “carta d’identità” dello psicologo in cui gli iscritti all’Albo hanno dichiarato di riconoscersi e al quale tutti i professionisti si devono attenere nello svolgimento dell’attività (Calvi e Gulotta, 2012).

Capo I – Principi generali

Articolo 1 Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

Articolo 2 L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.

Articolo 3 Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

Articolo 4 Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto.In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso.

Articolo 5 Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

Articolo 6 Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine. Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

Articolo 7 Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.

Articolo 8 Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.

Articolo 9 Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.Nell’ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.

Articolo 10 Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.

Articolo 11 Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

Articolo 12 Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

Articolo 13 Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

Articolo 14 Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad in informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento. È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.

Articolo 15 Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.

Articolo 16 Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l’anonimato del destinatario della prestazione.

Articolo 17 La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche. Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all’Ordine professionale.Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all’uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.

Articolo 18 In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi.

Articolo 19 Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.

Articolo 20 Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.

Articolo 21 L’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave. Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all’attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all’esercizio di attività caratteristiche dello psicologo. Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. È fatto salvo l’insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. È altresì fatto salvo l’insegnamento di conoscenze psicologiche.

Capo II – Rapporti con l’utenza e con la committenza

Articolo 22 Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi.

Articolo 23 Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera. In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale.

Articolo 24 Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.

Articolo 25 Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone. Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio. Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.

Articolo 26 Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell’utenza, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l’efficacia.

Articolo 27 Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa.Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.

Articolo 28 Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l’attività professionale o comunque arrecare nocumento all’immagine sociale della professione. Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale. Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.

Articolo 29 Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale.

Articolo 30 Nell’esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.

Articolo 31 Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

Articolo 32 Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell’intervento.

Capo III – Rapporti con i colleghi

Articolo 33 I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.

Articolo 34 Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.

Articolo 35 Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.

Articolo 36 Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente.

Articolo 37 Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad altro professionista.

Articolo 38 Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Capo IV – Rapporti con la società

Articolo 39 Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

Articolo 40 Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell’Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.

Capo V – Norme di attuazione

Articolo 41 È istituito presso la “Commissione Deontologia” dell’Ordine degli psicologi l’”Osservatorio permanente sul Codice Deontologico”, regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell’Ordine, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell’Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell’Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Articolo 42 Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi dell’art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Fonte: https://www.psy.it/codice-deontologico-degli-psicologi-italiani

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